Mirco | Articoli | 23/06/2010 | PDF

Multe meno pesanti sui treni regionali in Veneto

E' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto il disegno di legge approvato dalla Giunta regionale lo scorso 15 Giugno riguardante il regime di sanzioni applicato da Trenitalia in caso di mancanza di biglietto o biglietto non regolare a bordo dei treni regionali.

L'assessore regionale alle politiche della mobilità, Renato Chisso, ha spiegato che a seguito di numerose proteste e segnalazioni per l'esosità delle multe comminate a passeggeri che non hanno avuto la possibilità di obliterare il biglietto in stazione prima di salire a bordo o a chi ha dimenticato a casa l'abbonamento, ha deciso di adottare un nuovo regime sanzionatorio specifico sull'esempio di altre regioni come Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Campania, Puglia, e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Sulla questione, che si è protratta per anni e che si è progressivamente "incattivita", c'è stata un po' di noncuranza da parte della Regione: infatti, sin dal 1998, quando le competenze sui servizi ferroviari locali sono state trasferite alle regioni, al posto di regolare direttamente la materia, si è semplicemente rimandato alla legge nazionale, vale a dire alle sanzioni previste dal DPR 11 luglio 1980 n. 753 concernente "Nuove normative in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio di ferrovie e di altri servizi di trasporto". Con questa nuova legge, una volta approvata, non sarà più così.

Le principali novità introdotte da questo disegno di legge sono le seguenti:
• per chi venisse trovato sprovvisto di biglietto o con biglietto non regolare, è previsto il pagamento della sanzione in forma ridotta (pari a un terzo della sanzione composta come di seguito riportato) se effettuato al momento della contestazione o nei successivi tre giorni presso le stazioni ferroviarie abilitate;
• per gli abbonati che non sono in grado di esibire l'abbonamento, la multa è dovuta solo se l'interessato non esibisce l'abbonamento ad una biglietteria Trenitalia entro i tre giorni successivi;
• per il viaggiatore sprovvisto di biglietto o con biglietto non obliterato che avvisa subito il capotreno, è prevista una maggiorazione pari a quattro volte la tariffa minima (5,00 €) oltre all'eventuale costo del biglietto. La maggiorazione non è dovuta se la salita è avvenuta in stazione sprovvista di biglietteria, emettitrici automatiche o punti vendita alternativi, come anche da parte dei viaggiatori con capacità motoria ridotta.
Al di fuori di questi casi, la sanzione rimane comunque salata: da quaranta a centocinquanta la tariffa ordinaria regionale relativa alla prima fascia chilometrica di corsa semplice di seconda classe (attualmente da 50 € a 187,50 €) oltre che il pagamento della tariffa ordinaria in vigore per la classe di viaggio occupata dal trasgressore.

Il disegno di legge passa ora all'esame del Consiglio regionale per la definitiva approvazione che comunque non dovrebbe avvenire prima del prossimo autunno.