Davide | Articoli | 15/01/2014 | PDF

Autoconvalida, precisazioni

Dietro segnalazione di alcuni lettori, precisiamo le modalità previste dalla Legge Regionale per l'autoconvalida, con riferimento alla Legge stessa finalmente disponibile anche on-line.

Dopo i primi alcuni giorni di "campagna informativa" a bordo treno, alcuni lettori ci segnalano comunicazioni discordanti da parte del personale Trenitalia; a qualche viaggiatore il capotreno avrebbe detto che l'autoconvalida è ammessa solo nelle stazioni in cui non esiste alcuna obliteratrice funzionante, e che bisognerebbe avvisare il controllore prima della fermata successiva.

Questo non è quello che dice la legge in vigore.

La normativa di riferimento è la Legge Regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"; questa legge è stata modificata lo scorso autunno introducendo l'autoconvalida, in particolare l'Art. 2 della legge approvata a settembre 2010 inserisce l'Art. 37 bis che si occupa specificamente di trasporto ferroviario.

Esaminiamo a titolo di esempio il comma 6 di tale articolo, relativo all'emissione di biglietti a bordo treno:

6. In deroga al comma 5, il viaggiatore sprovvisto di biglietto, che sale su un treno regionale da una stazione o una fermata sita nel territorio della Regione del Veneto ed avvisa il personale di bordo all'atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva, corrisponde il solo prezzo del biglietto, senza applicazione di alcuna maggiorazione, nel caso in cui si verifichino tutte le condizioni seguenti:
a) biglietteria di stazione chiusa o stazione priva di biglietteria;
b) assenza o mancato funzionamento delle emettitrici automatiche di biglietti;
c) chiusura o assenza di punti vendita alternativi di titoli di viaggio situati nel raggio di 300 metri e raggiungibili a piedi.

Come vedete sono state esplicitate le precise condizioni secondo cui il viaggiatore può acquistare il biglietto a bordo senza maggiorazione: non è possibile farlo a piacimento.

Vediamo adesso il comma 7 che descrive l'autoconvalida:

7. Il viaggiatore in possesso del titolo di viaggio non convalidato, che sale su un treno regionale, non è soggetto a sanzione amministrativa se in alternativa:
a) richiede al personale di bordo la convalida del titolo di viaggio all'atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva;
b) procede, subito dopo la salita, all'auto-convalida scrivendo sul titolo di viaggio a penna, in modo chiaro e leggibile, la stazione di partenza, la data e l'ora e strappando lo stesso in modo che non sia più possibile riutilizzarlo.

[color=#0000cc]La situazione è chiarissima: la legge non fa menzione alcuna della condizione delle obliteratrici; inoltre non compare alcun obbligo di avvisare il personale entro la stazione successiva, come invece è previsto per l'emissione a bordo treno.[/color]

Questa differenza ha un fondamento logico, non è frutto di una dimenticanza: ritardare la procedura di emissione a bordo potrebbe portare il viaggiatore a pagare un biglietto inferiore al dovuto, annunciando la salita da una stazione successiva a quella reale, mentre autoconvalidare senza avvisare il personale non altera il rapporto prezzo/percorrenza, dato che il biglietto corretto va comunque procurato in anticipo.

Ovviamente in qualsiasi caso la presenza del personale in funzione di controlleria sarà fondamentale per evitare fenomeni di abuso, così come era prima delle nuove norme.

In conclusione, ai sensi della citata Legge Regionale, l'autoconvalida è ammessa in qualunque condizione come regolare alternativa alla convalida tradizionale.