Amministratore | Articoli | 03/08/2014 | PDF

Perché il referendum è importante per il trasporto pubblico

Chi parla del primo quesito referendario si riferisce generalmente alla gestione e distribuzione dell'acqua potabile. Questa è una semplificazione pericolosa: il testo della legge non parla solo di acqua, ma di tutti i servizi pubblici locali di interesse economico, compreso quindi il sistema di TPL (ferrovie regionali escluse).
Proviamo a spiegare meglio questo punto, ripercorrendo il ragionamento che abbiamo seguito, sperando di fornire uno strumento in più per decidere con piena coscienza.

Rimediare informazioni corrette sui quesiti referendari, le cui consultazioni saranno aperte nei prossimi giorni, è estremamente complesso. La causa è principalmente nell'ignoranza, o nella malafede, dei tanti -troppi- che si sono espressi sull'argomento, mistificando a proprio piacimento la descrizione degli effetti di questa scelta.
Appare incredibile che moltissime persone abbiano pubblicizzato il primo quesito referendario come una scelta in difesa "dell'acqua pubblica", mentre in realtà l'argomento toccato è molto più vasto.
Leggiamo un estratto del testo della legge che si andrebbe ad abrogare, in caso di prevalenza dei SI:

[color=#0000aa]ART. 1
(Ambito di applicazione)[/color]

[color=#0000aa]1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, di seguito denominato "articolo 23-bis", si applica ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito denominati "servizi pubblici locali".[/color]

[color=#0000aa]2. omissis[/color]

[color=#0000aa]3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:[/color]

[color=#0000aa]a) il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
b) il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239;
c) il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
d) la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475;
e) i servizi strumentali all'attività o al funzionamento degli enti affidanti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.[/color]

Il Trasporto Pubblico Locale (bus, tram, navigazione) è coinvolto nella misura in cui non figura nell'elenco delle esclusioni. E' giusto notare che la specifica norma citata al punto (c) (D.L. 422/97) riguarda l'intero sistema di TPL, incluso il trasporto ferroviario regionale, ma nell'elenco è esplicitamente esclusa solo la parte ferroviaria, citando il D.L. come riferimento per inquadrarla.
Seguendo la logica delle esclusioni, la ferrovia è esclusa, il resto del TPL no.
Se questa non è la volontà del legislatore, è possibile che la norma sia mal scritta.

Cerchiamo di capire la dinamica imposta dall'attuale legge, e a cosa si andrebbe incontro in caso di abrogazione.

Teniamo in conto che, in mancanza di una specifica norma nazionale, prevale il diritto comunitario europeo. Semplificando, laddove esiste una legge comunitaria questa deve essere rispettata a livello nazionale da parte di tutti i Paesi membri, a meno che lo specifico Paese non abbia prodotto una legge specifica sul tema.

Il nostro caso si inserisce in questa dinamica: esiste una precisa legge comunitaria che norma l'affidamento dei servizi pubblici di interesse economico, ma l'Italia ha una sua legge specifica, che prevale. Questa legge è proprio quella che si andrebbe ad abrogare con il primo quesito referendario.

Quali sono, in sintesi, gli scenari descritti dalle due leggi?
Il diritto comunitario prevede che l'Ente Locale, in quanto vicino alle decisioni dei cittadini, abbia piena libertà di valutare come gestire i servizi: può mantenere una gestione interna (pubblica), come può mettere a gara un appalto a imprese private, così come può scegliere una soluzione mista.
La norma italiana è molto più restrittiva: impone, di fatto, la messa a gara dei servizi. Il problema, a nostro avviso, è che non è stato specificato come mettere a gara: l'Ente pubblico è svincolato da ogni possibile paletto che imponga sui criteri di scrittura dei bandi, e sappiamo bene che molto dell'esito di una gara dipende proprio da cosa viene richiesto nel bando.

La soluzione basata sulla norma europea si fonda sulla libertà di scelta da parte degli Enti Locali, con questo lasciando molto controllo ai cittadini stessi, perché solo loro a scegliere gli amministratori locali, i quali possono appunto valutare la soluzione più conveniente tra varie scelte possibili.
L'attuale norma italiana è invece più restrittiva: invocando principi liberali, impone però il meccanismo della gara, con un esito che può non essere il più conveniente; il tutto lasciando la porta spalancata all'affidamento ai "soliti noti", secondo la peggiore tradizione corporativista.

Cosa succede se vince il SI?
La norma italiana viene abrogata, e automaticamente torna in vigore la regolazione dettata dal diritto europeo. Questo meccanismo è stato confermato dalla Sentenza 24/2011 della Corte Costituzionale:

[color=#0000aa]"...omissis...
Nel caso in esame, all'abrogazione dell'art. 23-bis, da un lato, non conseguirebbe alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo (reviviscenza, del resto, costantemente esclusa in simili ipotesi sia dalla giurisprudenza di questa Corte - sentenze n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997 -, sia da quella della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato); dall'altro, conseguirebbe l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (come si è visto, meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.
...omissis..."[/color]

Infine, attenzione quando si valutano i possibili effetti del referendum: è falso dire che, in caso di vittoria del SI, i servizi pubblici tornano automaticamente ed obbligatoriamente in affidamento pubblico.
E' semmai vero il contrario: se vince il SI gli Enti avranno possibilità di scelta, e gli eletti ne risponderanno ai cittadini; se vince il NO questa possibilità resta negata, realizzando una "privatizzazione imposta", paradossalmente andando ad intaccare quelle realtà che oggi gestiscono con successo i servizi in affidamento al pubblico.

In conclusione ci sembra che l'abrogazione della norma, che pure prevedeva il meccanismo dell'affidamento a gara, darebbe l'effetto di aumentare le libertà di scelta.

Resta sconcertante vedere come, sia dai sostenitori che dai detrattori del referendum, non sia mai passato il messaggio che questa scelta non riguarda solo "l'acqua pubblica" (che peraltro pubblica è e pubblica resta, la proprietà non è in discussione), ma anche molti altri servizi fondamentali, tra cui quelli di Trasporto Pubblico Locale.

Buon voto. Che sosteniate l'una o l'altra idea, fatevi sentire.