Amministratore | Articoli | 01/03/2013 | PDF

Autoconvalida: un problema ancora aperto

Facciamo il punto sulla questione dell'autoconvalida sui treni regionali.

Alla fine dello scorso anno abbiamo annunciato entusiasti l'entrata in vigore delle modifiche alla legge regionale sul Trasporto pubblico locale (L.R. Veneto 25/1998), evidenziando la celerità con la quale l'Assemblea regionale veneta aveva rimediato ad alcune lacune e iniquità dell'allora vigente normativa, introducendo, tra le altre cose, la possibilità di autoconvalidare il biglietto a bordo treno. All'epoca avevamo previsto la fine dei disagi dovuti al mancato funzionamento o alla mancanza di obliteratrici in stazione.

Tuttavia, a sette mesi di distanza, riteniamo opportuno tornare sull'argomento in quanto ci sono pervenute da parte dei nostri lettori alcune segnalazioni, suffragate anche dalla nostra personale esperienza di viaggiatori sui treni regionali, che la normativa in alcuni casi viene disattesa e l'oggetto del contendere fra viaggiatori e capitreno è proprio l'autoconvalida.
In particolare ci vengono segnalate due questioni "spinose" in cui il contenuto della legge è passibile di diverse interpretazioni. La prima riguarda i viaggi fra più regioni: infatti, qualche viaggiatore è stato multato nelle regioni contermini laddove fosse in possesso di un biglietto autoconvalidato in una stazione di partenza ubicata nel territorio veneto. La seconda, invece, è collegata al fatto che alcuni capitreno richiedono di essere avvisati entro la prima stazione successiva alla salita per procedere all'autoconvalida.
Per chiedere lumi su quale sia l'interpretazione data alla legge, abbiamo ritenuto opportuno rivolgerci direttamente a coloro che dovrebbero conoscere e applicare la legge stessa, quindi, in primo luogo alla Direzione Territoriale Regionale (DTR) di Trenitalia in Veneto, e quindi anche alle DTR di quelle regioni verso le quali esistono servizi regionali ivi diretti, ovvero Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Provincia autonoma di Trento. Dobbiamo dire che purtroppo non abbiamo trovato la stessa disponibilità incontrata in occasione dell'entrata in vigore della legge (forse perché copia della lettera non è stata mandata per conoscenza anche chi è il committente del servizio di trasporto, ovvero la Regione del Veneto?) tanto che a distanza di oltre un mese non abbiamo ricevuto nessuna risposta da parte di chi è stato interpellato. Abbiamo ricevuto solamente una risposta indiretta da parte della Regione Friuli Venezia Giulia la quale in un suo comunicato ha annunciato di voler adeguare la propria normativa in materia sanzionatoria a quella veneta, per uniformare la disciplina anche in viaggi fra le due regioni.
Per questa ragione, l'unica maniera per venire a capo della vicenda è quella di tornare a leggere il riferimento normativo così da comprenderne il contenuto.

Articolo 37 bis, Legge regionale 30 ottobre 1998, n.25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" (Articolo inserito da art. 2 Legge regionale 2 dicembre 2010, n.26)
7. Il viaggiatore in possesso del titolo di viaggio non convalidato, che sale su un treno regionale, non è soggetto a sanzione amministrativa se in alternativa:
a) richiede al personale di bordo la convalida del titolo di viaggio all'atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva;
b) procede, subito dopo la salita, all'auto-convalida scrivendo sul titolo di viaggio a penna, in modo chiaro e leggibile, la stazione di partenza, la data e l'ora e strappando lo stesso in modo che non sia più possibile riutilizzarlo.

Tornando dunque alle problematiche iniziali, ecco quello che ci sentiamo di consigliare.

1) La legge specifica le condizioni di applicabilità, ma non include limitazioni relative a destinazioni extraregionali. Altre DTR potrebbero non ammettere la procedura e considerare invalido il biglietto.
La legge che ha introdotto la possibilità di auto convalida è una legge regionale, e pertanto l'ambito di applicabilità riguarda solamente la Regione del Veneto. Di conseguenza non ha alcuna validità al di fuori dei confini regionali e siamo convinti che le DTR extra-Veneto avrebbero ragione nel non riconoscere la validità dell'autoconvalida, a meno che non siano state debitamente informate proprio dalla DTR Veneto, ma di ciò non abbiamo alcuna certezza. La cosa più saggia da fare per evitare sanzioni è ricorrere all'autoconvalida solamente per viaggi con origine e destinazione in Veneto, mentre negli altri casi è meglio rivolgersi al personale di bordo. Ovviamente questo consiglio vale fino a nuovo ordine.

2) Alcuni capitreno richiedono di essere informati entro la prima stazione successiva alla salita da parte del passeggero che desidera procedere con l'autoconvalida del biglietto.
I capitreno dicono di essere stati formati esigendo tale richiesta, ma la legge specifica a chiare lettere che le due azioni di avvisare il capotreno e di procedere all'autoconvalida sono alternative fra loro e quindi i due tipi di convalida sono totalmente equiparabili. Pertanto invitiamo a seguire la legge e il buonsenso e si proceda pure con l'autoconvalida senza avvertire nessuno. Poi, si pensi: se dovessi avvisare il capotreno ogni volta che salgo su un treno regionale, dove starebbero la novità e il vantaggio della normativa? E nel caso in cui il mio viaggio preveda di cambiare treno, dovrei avvisare ogni volta il nuovo capotreno?

Ferrovie a Nordest ha deciso anche di preparare un piccolo vademecum da stampare e conservare, dove troverete riassunte tutte queste informazioni e, in particolare, il testo dell'articolo di legge. Una piccola guida che vi consentirà di viaggiare sicuri e che vi potrebbe essere utile in caso di contestazioni.

In conclusione, è chiara l'esistenza di un vuoto normativo nella nuova legge, e su questa lacuna Trenitalia sta facendo il proprio gioco opponendosi a una norma verso la quale si è sempre dichiarata contraria. Sia chiaro: non vogliamo farne una colpa ai nostri amministratori regionali che sicuramente, nel momento in cui si sono impegnati nel migliorare la legge sul trasporto pubblico locale a favore dei viaggiatori, hanno cercato di fare il miglior lavoro possibile e non potevano prevedere tale risvolto. Però è altrettanto vero che, in qualità di amministratori e committenti di un pubblico servizio, sarebbe gradita da parte della Regione del Veneto un'azione di vigilanza da esplicarsi sia mediante un monitoraggio dell'applicazione della legge, che mediante un intervento a livello normativo.

Speriamo, con queste righe, di aver portato alla ribalta la questione così che vi si possa porre rimedio, e aver risolto uno dei problemi che può emergere nel corso di un viaggio in treno, sia esso per piacere o per necessità.